Giudice di Pace di Padova – Avv. Luigi Rizzo – Sent. 1674/15 del 30.10.2015
IL CASO: Una Signora di Abano (R.B.) dopo aver subito un investimento sulle strisce pedonali a seguito del quale riportava lesioni fisiche, si rivolgeva ad una Agenzia di Infortunistica Stradale alla quale conferiva mandato al fine di essere da questa assistita nella richiesta di risarcimento del danno. Sennonché ad un certo punto, insoddisfatta dell’assistenza fornitale, decideva di revocare il mandato a detta Infortunistica la quale, preso atto della decisione della Signora, provvedeva a presentarLe un conto a dir poco salato. Sulla base di quel contratto firmato, infatti, l’’Infortunistica chiedeva alla Signora un compenso di € 4.880,00 a fronte di un assegno liquidato dalla Compagnia Assicurativa di € 10.000,00. Si consideri, peraltro, che ulteriori € 5.000,00 erano già stati versati dalla Signora per le sedute fisioterapiche effettuate presso un centro di terapie facente sempre capo allo stesso soggetto titolare dell’Infortunistica. In buona sostanza alla Signora non sarebbe rimasto proprio nulla in tasca! La Signora si opponeva, quindi, alla formale richiesta di pagamento avanzata dalla Infortunistica stradale e ne scaturiva un contenzioso giudiziario all’esito del quale il Giudice di Pace Dr. Rizzo, accertava e dichiarava la vessatorietà di dette clausole.
MORALE: Non firmate questi contratti capestro perchè molte delle clausole ivi contenute sono palesemente vessatorie e quindi del tutto illegittime.
Il caso infatti non è isolato…..vedi infatti anche una pronuncia del Tribunale di Venezia al seguente link:
Illegittima e vessatoria la penale nel caso di revoca del mandato alla società di infortunistica.