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Giurisprudenza Patavina-Tribunale Procedura Civile Recupero Crediti

Rigetto del ricorso per sequestro conservativo sulla base di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo azionato nelle more delle celebrazione della prima udienza di comparizione.

Tribunale di Padova, Giudice Dr. Giorgio Bertola, Ordinanza del 29 giugno 2017

 IL PASSO SALIENTE DELL’ORDINANZA

[omissis] ad oggi ancora non si è celebrata la prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sicché ancora non vi è stato alcun provvedimento sulla provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. così che manca anche una valutazione sulla fondatezza del credito azionato, perlomeno sul quantum, viste le doglianze dimesse dalla resistente nel giudizio di merito. Nel merito va osservato che il motivo legato alla circostanza che il periculum sarebbe collegato al fatto che è stata presentata una opposizione, che la ricorrente ritiene infondata e strumentale, è insussistente.  Se tale ragione fosse valorizzabile in sede di sequestro potenzialmente tutti i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, non concesso già provvisoriamente esecutivo, potrebbero avere come conseguenza la richiesta di sequestro. [omissis] Sovrapporre la valutazione che si farà alla prima udienza del giudizio di opposizione con quella che si vuole offrire in questa sede potrebbe portare a risultati impropri laddove lo strumento processuale tipico per tutelare le ragioni di credito della ricorrente è quello previsto dall’art. 648 c.p.c.. [omissis]

L’ORDINANZA

N. R.G. 4501/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 4501/2017 promosso da:

XXX

RICORRENTE

contro

XXXX

RESISTENTE

Il Giudice dott. Giorgio Bertola, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/06/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro conservativo la ricorrente ha chiesto la tutela cautelare deducendo di essere creditrice di circa 28.000 euro come da decreto ingiuntivo emesso da questo ufficio;

ha dedotto che tale decreto, pur richiesto provvisoriamente esecutivo, sia stato emesso non provvisoriamente esecutivo;

ha dedotto che tale decreto sia stato impugnato con motivazioni non fondate e dilatorie evidenziando in particolare che l’attrice/opponente abbia anche riconosciuto l’an del credito monitorio contestandone solo l’importo e lamentando che nel ricorso monitorio non sarebbe stato preso in considerazione un pagamento parziale di euro 10.000 intervenuto nelle more;

parte ricorrente ha invece dedotto di aver già tenuto in considerazione tale pagamento parziale ed ha evidenziato il pericolo nel soddisfacimento del credito osservando che dalle stesse scritture della resistente emerga un peggioramento della situazione finanziaria;

la resistente, pur regolarmente notificata a mezzo p.e.c., non si è costituita.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Va in primo luogo osservato che la motivazione posta a fondamento del ricorso per sequestro attiene da un lato alla circostanza che il decreto, contrariamente alla richiesta, non sia stato munito della provvisoria esecutività e che il decreto sia stato opposto con fissazione della prima udienza a dopo l’estate così paralizzando la possibilità di recupero del credito ad opera della creditrice.

Va anche osservato che ad oggi ancora non si è celebrata la prima udienza di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sicché ancora non vi è stato alcun provvedimento sulla provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. così che manca anche una valutazione sulla fondatezza del credito azionato, perlomeno sul quantum, viste le doglianze dimesse dalla resistente nel giudizio di merito.

Nel merito va osservato che il motivo legato alla circostanza che il periculum sarebbe collegato al fatto che è stata presentata una opposizione, che la ricorrente ritiene infondata e strumentale, è insussistente.

Se tale ragione fosse valorizzabile in sede di sequestro potenzialmente tutti i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, non concesso già provvisoriamente esecutivo, potrebbero avere come conseguenza la richiesta di sequestro.

Va anche osservato che, in assenza della valutazione sulla concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, manca anche una valutazione, allo stato, della reale fondatezza del credito e della infondatezza dell’opposizione.

Sovrapporre la valutazione che si farà alla prima udienza del giudizio di opposizione con quella che si vuole offrire in questa sede potrebbe portare a risultati impropri laddove lo strumento processuale tipico per tutelare le ragioni di credito della ricorrente è quello previsto dall’art. 648 c.p.c..

Inoltre poiché il decreto, pur richiesto provvisoriamente esecutivo, è stato emesso non provvisoriamente esecutivo, avendo in quella sede osservato che il presunto documento che riconosceva il debito era in realtà un documento non sottoscritto, la valutazione che si chiede in questa sede rappresenta un riesame della valutazione resa in sede monitoria non prevista dal codice di procedura laddove lo strumento tipico è, ancora una volta, quello previsto dall’art. 648 c.p.c. alla prima udienza del 21/09/2017 piuttosto che l’anticipazione di quella udienza laddove il termine ecceda notevolmente il termine minimo a comparire..

Sugli altri due elementi collegati al periculum, ovvero il riconoscimento di debito (doc. 2) e la grave situazione finanziaria desumibile dal bilancio (doc. 7), si osserva che essi sono tutti fatti anteriori addirittura al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed infatti il decreto ha già rilevato che il riconoscimento di debito è privo della sottoscrizione sicché non può una bozza non firmata essere valorizzata pro o contro una parte.

La situazione patrimoniale desumibile dal bilancio al 31/12/2015 è appunto desumibile dal bilancio del 2015 sicché anche questo fatto non rappresenta una novità peggiorativa rispetto al deposito del ricorso monitorio che possa essere valorizzata a fronte della presentazione dell’opposizione.

Anche sulla doglianza che l’udienza di opposizione sia stata fissata al 21/09/2017, va osservato che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 31/03/2017 e l’opposizione è stata notificata il 09/05/2017 sicché la fissazione della prima udienza al 21/09/2017 appare termine assolutamente congruo visto che la prima udienza utile poteva essere fissata a parte dall’8 settembre 2017 allorquando sarebbero spirati i termini ex art. 163 bis c.p.c..

Anche tale elemento appare pertanto neutro.

Il ricorso va pertanto rigettato mancando allo stato la fondatezza del periculum del provvedimento invocato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

1) Rigetta il ricorso poiché infondato;

2) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Padova, 29 giugno 2017

Il Giudice Designato

dott. Giorgio Bertola

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