Tribunale di Padova, Giudice Dott. Bertola, Sentenza del 10 marzo 2015
IL PRINCIPIO AFFERMATO DAL TRIBUNALE
Agire in giudizio deducendo l’usurarietà dei tassi applicati dalla banca sul presupposto della sommatoria tra interessi convenzionale ed interesse moratorio è giusto motivo per ritenere il dolo o la colpa grave ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L’art. 96, comma 3, c.p.c.
Attraverso l’art. 96, comma 3, c.p.c., l’abuso del processo è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice che potrà d’ufficio, comminare un risarcimento a carico della parte “scorretta”. La responsabilità processuale aggravata di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c., pur prescindendo dall’effettiva causazione di un danno a carico della parte risultata vittoriosa nel processo, richiede, in ogni caso, la sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente il cui comportamento abbia travalicato la lealtà processuale a detrimento, quindi, della posizione della controparte che si vede vittima di ingiuste iniziative giudiziarie avversarie; e ciò quand’anche il comportamento della parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave (come invece richiesto dal primo comma dell’art. 96). Non va trascurato il fatto che nessuna richiesta giudiziale possa considerarsi abusiva a meno che non venga qualificata come infondata, essendo compito del giudice anche quello di accertare, nel merito, detta abusività (F. Toppetti, Il risarcimento del danno da lite temeraria”, Milano, 2014). Un esempio pratico di applicazione dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c., è quello che segue.
LA SENTENZA INTEGRALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice Dott. Giorgioo bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile dì primo grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:
CLIENTI
ATTORI
contro
BANCA
CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all’odierna udienza da aversi qui per integralmente riportate;
letto l’art. 281 sexies c.p.c.
OSSERVA
Gli attori hanno citato in giudizio la convenuta deducendo di aver stipulato un mutuo a tasso variabile per l’importo di euro 170.000,00 che prevedeva un tasso convenzionale del 3,50 mentre un tasso di mora pari al 5,50%.
Evidenziavano gli attori che al momento della stipula il tasso soglia usura fosse pari al 6,24%.
Deducevano gli attori che già dalle esposizioni di questi pochi valori si potesse evincere che il tasso pattuito fosse usurario fin dalla sua pattuizione e per corroborare questa fantasiosa deduzione affermavano che con la sentenza n. 350 del 2013 la Corte di Cassazione avesse affermato che, ai fini della verifica della usurari età dei tassi di interesse pattuiti, il tasso convenzionale ed il tasso di mora andassero sommati così che, se fosse vera questa deduzione, effettivamente il tasso da confrontare sarebbe pari al 9% (3,50 + 5,50) ovvero di molto superiore al tasso del 6,24 che rappresenta il tasso soglia.
Deduceva ancora che in seguito quel mutuo venne rinegoziato e trasformato da tasso variabile a tasso fisso con un tasso convenzionale pari al 5% ed uno di mora di 5 punti superiori al tasso nominale (tasso nominale che nel contratto viene quantificato nel 4,25%) “e quindi al 10%” (questo forse è un refuso dell’atto di citazione perché 5 + 4,25 fa ,25 e non 10) laddove il tasso soglia pro tempore vigente era pari al 9,45%. Nel corso delle memorie, ed invero in parte anche nell’atto di citazione, gli attori hanno fatto anche un generico riferimento anche alle ulteriori voci di spesa che, insieme ai tassi base, concorrerebbero a portare i tassi pattuiti oltre la soglia.
Sul punto visto che tale seconda deduzione è stata anche oggetto di specifica censura della convenuta, va osservato che in realtà gli attori non hanno particolarmente coltivato la doglianza che anche le spese collegate all’erogazione del credito concorressero a far superare il tasso convenzionale e moratorio il tasso soglia anche perché, vista l’impostazione data dagli attori alla causa, non era necessario spendere considerazioni sulle spese connesse all’erogazione del credito visto che la parte ha dedotto che i tassi di interessi da soli erano sufficienti a superare il tasso soglia.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria.
Va infatti osservato che, come risulta aritmeticamente dai valori esposti nella parte narrativa della presente decisione, sia il mutuo originario, che essendo a tasso variabile o ha tassi usurai fin dal suo sorgere oppure non può mai essere usurario visto che i suoi tassi salgono o scendono in base all’andamento degli indici di riferimento collocandosi sempre per definizione entro il tasso soglia, sia quello fisso rinegoziato, sono stati previsti con tassi, convenzionali e di mora, pacificamente e documentalmente entro la soglia.
L’unico modo per cui, sulla base delle deduzioni attoree dimesse nell’atto di citazione, quei due mutui potrebbero essere considerati ab origine usurari è se si ritenesse che la sentenza 350/2013 della cassazione abbia detto che al fine della verifica si debbano sommare il tasso convenzionale con quello moratorio.
Fortunatamente la Cassazione non ha mai detto una simile mostruosità poiché la citata decisione ha solo detto che il tasso di mora deve essere tenuto in conto ai fini della valutazione della usurarietà e ciò vuol dire che il Giudice deve verificare se, il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati, superino o meno il tasso soglia non potendosi accontentare di verificare il solo tasso convenzionale come era opinione isolata ma presente prima di quella decisione.
La deduzione spiegata nel corso delle memorie dagli attori per cui la parte vorrebbe far rientrare nel costo del mutuo anche tutta una serie di voci mai citate ed introdotte con l’atto di citazione, oltre ad essere metodologicamente sbagliata, è anche tardivamente allegata sicché non se ne può tenere alcun conto.
Alla luce delle superiori considerazioni le domande attore sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.
Sul comportamento processuale degli attori valgano le seguenti considerazioni: essi hanno agito in giudizio pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni, ed un tanto si evince proprio dal fatto che le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento con il suo atto, sono relative a doglianze che non hanno trovato alcun riscontro probatorio poiché l’unica o comunque la principale doglianza era affidata al fatto che il tasso di interesse pattuito fin dal sorgere del rapporto fosse usurario ed un tanto la parte ha dedotto riferendo che la sentenza Cass. n. 350/2013 abbia detto che, ai fini della verifica se il tasso pattuito sia o meno usurario, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori.
Tale deduzione è falsa, nel senso che la sentenza richiamata dalla parte non ha mai detto una simile assurdità, poiché, poiché quella decisione ha detto, al contrario, che gli interessi di mora vanno “tenuti in conto” ovvero che per valutare se le pattuizioni siano o meno legittime si debba verificare che sia gli interessi convenzionali che quelli di mora debbano essere al di sotto della soglia usura.
Che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca che ha fatto proprio tale deduzione nel costituirsi, è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell’evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto.
In entrambi i casi l’intera impostazione che la parte ha dato alla presente causa è sintomo di grave negligenza a fronte della totale vaghezza delle deduzioni dimesse, peraltro introdotte con atto fatto sostanzialmente in serie rispetto a tanti procedimenti similari, all’unico scopo di ottenere una CTU che sopperisca al vuoto argomentativo dell’atto di citazione.
Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie e imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale.
In punto di applicabilità della sanzione processuale per responsabilità aggravata va osservato che, tale comportamento, può essere sanzionato non solo su richiesta di parte, ma anche d’ufficio ex art. 986 c. 3 c.p.c., così come modificato dalla L. 69/09, in considerazione del fatto che con tale riforma il legislatore ha introdotto una forma di “punitive damages” in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l’aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata.
Tale risarcimento tende a ristorare, sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause che, tutte insieme, concorrono a formare un numero di procedimenti che ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice così che normalmente lo stesso sia impossibilitato a definire la totalità dei procedimenti gravanti sul suo ruolo entro i termini che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene equi, ovvero tre anni dalla data di iscrizione a ruolo per un procedimento di primo grado così come recepito nel nostro ordinamento con la legge 89/2001 c.d. Legge Pinto in applicazione dell’art. 6 C.E.D.U., così da esporre, in ultima istanza, lo Stato Italiano a continue sanzioni pecuniarie per la durata irragionevole dei suoi procedimenti giudiziari.
Tutto ciò considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dalla Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari al quintuplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria nella quale non sono state espletate prove orali, ma solo dimesse le memorie istruttorie e della fase decisoria a fronte dell’assenza del deposito delle comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le domande attoree perché manifestamente infondate;
2) Condanna CLIENTI a rifondere a BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 8.705,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
3) Condanna CLIENTI, a corrispondere a BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, la capital somma di € 43,525,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
4) Visto l’art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Padova, il 10 marzo 2015.