Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

cinghiale

Procedura Civile

Scontro auto – animale selvatico: va provata l’esatta dinamica e l’inevitabilità dell’impatto (Cass. 30072/23)

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Ai fini della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., è necessario che il danneggiato provi che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno. Non è cioè sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c., co. 1 – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità tale per cui non sarebbe stato possibile evitare l’impatto, nonostante ogni cautela; di modo che il contegno dell’animale possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 30/10/2023, n. 30072

(Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere)

(Omissis)

Svolgimento del processo

1. A.A. convenne in giudizio la Regione Piemonte, davanti al Giudice di pace di Verbania, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni riportati dall’autoveicolo di sua proprietà a causa dello scontro con un capriolo, nel mentre ella stava percorrendo la (Omissis).
Si costituì in giudizio la Regione convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle Province e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò la Regione al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 4.291,97 con il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla Regione Piemonte e il Tribunale di Verbania, con sentenza del 20 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda della parte danneggiata, compensando integralmente le spese di lite.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Verbania ricorre A.A. con atto affidato a due motivi.
Resiste la Regione Piemonte con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L.R. Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, art. 40.
Sostiene la ricorrente che, a seguito dell’abrogazione, disposta dalla citata norma, della L.R. Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, sarebbe venuta meno la delega delle relative funzioni alle Province, con conseguente sussistenza della responsabilità della Regione per i danni causati dalla fauna selvatica.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, 9 e 19 nonchè degli artt. 2043 e 2052 c.c., sostenendo che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la responsabilità della Regione.
3. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare il ricorso partendo dal secondo motivo, il quale è fondato.
3.1. Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha di recente modificato il proprio orientamento in materia e ha stabilito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’ art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.
E’ stato quindi affermato che nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 cit. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonchè delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (così la sentenza 20 aprile 2020, n. 7969, seguita dalla sentenza 22 giugno 2020, n. 12113, e dall’ordinanza 6 luglio 2020, n. 13848; v. anche, tra le pronunce più recenti, l’ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3745).
Questa Corte ha anche chiarito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’ integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno. Non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 1, – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l’ impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (ordinanza 27 aprile 2023, n. 11107).
3.2. Ciò premesso – e ribadito, pertanto, che la responsabilità della Regione è da ricondurre all’art. 2052 c.c. e non all’art. 2043 c.c. – il Collegio osserva che la sentenza impugnata, pur richiamando correttamente la giurisprudenza in precedenza affermatasi, ha ricostruito il sistema della legislazione della Regione Piemonte senza considerare il mutamento giurisprudenziale suindicato. Nè può muoversi alcun addebito al giudicante, trattandosi di un mutamento giurisprudenziale di questa Corte sopravvenuto alla sentenza in esame.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere cassata.
3.3. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.
4. In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Verbania, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi ai principi di diritto suindicati.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Verbania, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2023

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello