Tribunale Padova Sez. feriale, Ordinanza del 31-08-2018
Il Tribunale di Padova (in sede di reclamo) ha stabilito che qualora la segnalazione a sofferenza sia stata effettuata in maniera scorretta, come effettivamente accertato da una C.T.U. redatta in corso di causa, ne è ammessa la cancellazione senza necessità di attendere l’emissione della pronuncia definitiva di merito.
L’ORDINANZA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Marzella, – Presidente
dott.ssa Silvia Rigon, – Giudice Relatore
dott.ssa Caterina Zambotto, – Giudice
all’esito dell’udienza del 29.8.18 nel procedimento per reclamo iscritto al n. 6042/2018 r.g.a.c. promosso:
da (…) con il patrocinio degli avv.ti (…)
– reclamante –
contro
B.M.P. S.P.A., con il patrocinio dell’avv. (…)
– reclamata –
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
preso atto che la (…) ha proposto reclamo avverso l’ordinanza del giudice di prime cure che – a seguito dell’avvenuta proposizione da parte della medesima di un ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l’emissione di un provvedimento volto ad ordinare la cancellazione delle segnalazioni a rischio e a sofferenza effettuate da “M. spa” presso la C.R.B. – rigettava la relativa istanza, lamentando non essersi tenuto conto del fatto:
– quanto al fumus boni iuris:
– che la CTU redatta in corso di causa aveva accertato l’inesistenza di propri debiti ed anzi la sussistenza di un credito variabile fra un minimo di Euro 149.556,74 ed un massimo di Euro 173.150,66,
– che, diversamente da quanto argomentato dal giudice di prime cure, la cancellazione di una segnalazione a sofferenza ben può essere emessa precedentemente alla emissione della pronuncia definitiva di merito, soprattutto nel caso in cui la stessa sia stata effettuata in maniera scorretta,
– che la medesima non poteva d’altronde essere considerata corretta per il solo fatto di aver indicato il credito siccome contestato, essendovi già pacifici elementi idonei ad affermarne la totale inesistenza, ciò che portava ad escludere il ricorrere della stessa situazione di sofferenza,
– che esiste un rapporto di stretta inerenza fra le domande svolto in giudizio ed il richiesto provvedimento cautelare, di per sé finalizzato ad anticipare gli effetti della pronuncia di merito, destinata ad accertare l’inesistenza del credito,
– quanto al periculum in mora,
– che le segnalazioni in oggetto costituiscono già di per sé ed in re ipsa ostacolo all’accesso al credito bancario,
– che esse possono essere altresì motivo di revoca o di richiesta di rientro delle linee di credito in essere con “(…)
– che la presenza delle medesime ha d’altronde già comportato il rigetto da parte della (…) di una specifica richiesta di finanziamento, necessario per la realizzazione di un complesso residenziale in (…)
atteso che la parte reclamata si è difesa rilevando:
– che con il reclamo la controparte ha limitato le proprie pretese alla sola cancellazione delle segnalazioni a sofferenza intervenute a far data dal 25.5.18, con esclusione di quelle a rischio effettuate in epoca precedente,
– che le segnalazioni a rischio effettuate in corso di causa devono ritenersi:
– correttamente effettuate poiché in ognuna di esse si era dato conto della natura contestata del credito,
– non più passibili di rettifica sino alla definizione del giudizio di merito,
– che gli esiti della CTU risultano contestabili sotto vari profili attinenti al calcolo della eccepita prescrizione, alla incompletezza degli estratti conto ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,
– che nella fattispecie difetta comunque il periculum in mora poiché:
– la mancata concessione del finanziamento di cui si duole la controparte risale ad un anno fa,
– l’operazione immobiliare inerente gli immobili ubicati in (…) avrebbe dovuto essere confermata entro il 31.7.18,
– il rigetto della richiesta di finanziamento va semmai ricollegato alle segnalazioni a rischio e non a quelle a sofferenza;
considerato allora, sotto un primo profilo, ben doversi ritenere ammissibile l’emissione di un provvedimento d’urgenza in subiecta materia anche prima della pronuncia della sentenza di merito, dal momento che presupposto sufficiente per l’adozione di un siffatto tipo di provvedimenti è rappresentato dal ricorrere di un nesso di strumentalità tra essi ed il contenuto della domanda di merito esercitata dai ricorrenti, il che appunto ricorre nella fattispecie, ove questi ultimi invocano appunto la messa in atto di accorgimenti idonei ad anticipare e conservare la fruttuosità della futura pronuncia di accertamento dell’inesistenza del credito, alla quale necessariamente conseguirebbe la cancellazione delle predette segnalazioni;
notato d’altronde che pacifica e consolidata giurisprudenza di merito, pienamente condivisa da questo Collegio, ammette l’adozione di un siffatto tipo di provvedimenti (da ultimo Trib. Milano 29.6.18 e Trib. Modena 21.6.18);
riscontrata, d’altro canto, la natura residuale del provvedimento richiesto, difettando il presupposto per l’applicazione del quarto comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2011 – il quale disciplina le controversie in materia di applicazione delle disposizioni dettate in tema di protezione dei dati personali – ossia l’esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace, dal momento che la segnalazione presenta caratteristiche di mera attività informativa, o meglio di trasmissione dati, posta direttamente in essere da un soggetto privato, ossia l’istituto di credito resistente, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla C.R.B. n.139 dell’11.2.91;
notato, d’altro canto, come ciò appaia tanto più fondato ove si consideri che colui che agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma piuttosto dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la predetta segnalazione, di tal che la relativa controversia non risulta riconducibile a quelle riguardanti l’applicazione della disciplina sul codice della privacy ma piuttosto a quella da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. (Trib. Verona 18.3.13);
rilevato quindi, quanto al fumus boni iuris, come la “M. spa” non abbia, previamente alla segnalazione a sofferenza, riscontrato l’effettiva sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria a carico dell’impresa reclamante, di per sé caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, siccome richiesto dalla Suprema Corte, la quale esclude che tale condizione possa invece scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento (Cass. 9.7.14 n. 15609) e tanto più ove questo risulti effettivamente giustificato;
considerato che nel caso di specie appunto tale ultima situazione ricorre, essendo pacifico, alla luce delle risultanze della CTU e del suo supplemento (il quale ha tenuto conto dei rilievi sollevati dalla banca), che in ogni caso nessun credito spetti a quest’ultima nei confronti della propria cliente;
rilevato infine, quanto al periculum in mora, come esso:
– oltre a doversi ritenere sussistente in re ipsa, una volta dimostrato il ricorso della parte interessata al credito bancario, stante l’effetto restrittivo all’accesso a tale mercato determinato dalla iscrizione del nominativo dell’impresa nella C.R.B. (Trib. Enna 11.2.16), di per sé comportante l’elevato rischio di eventuale revoca degli affidamenti già concessi e di contestuale preclusione alla concessione di nuove agevolazioni, quali conseguenze del tipico effetto della segnalazione di negare l’affidabilità bancaria del soggetto (Trib. Milano 12.3.15),
– pure risulti dimostri in concreto, essendovi prova della circostanza che la (…) abbia appunto rifiutato, con missive del 30.10-6.11.17, l’accoglimento di nuove richieste di finanziamento proprio in considerazione della presenza delle denunciate segnalazioni (doc. 37 reclamante), il che appare tanto più grave ove si consideri che all’epoca erano unicamente presenti segnalazioni a rischio, ora transitate in sofferenza;
riscontrata pertanto la sussistenza di valide ragioni per dare accoglimento al reclamo e conseguentemente per addossare a carico della reclamata le spese di lite, in ottemperanza al principio della soccombenza disposto dell’art. 91 c.p.c., tenuto conto dello scaglione di riferimento compreso fra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00 e del fatto che non è stata tenuta la fase istruttoria;
P.Q.M.
1) ordina a “B.M.P. spa”, di dare corso alla cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a sofferenza effettuate preso l’Archivio C.R.B. nei confronti di (…) a far data dal 25.5.18;
2) condanna la reclamata a rifondere in favore della reclamante le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.262,00 per competenze, oltre al rimborso delle spese generali, dell’IVA e degli accessori di legge.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Padova, il 29 agosto 2018.
Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2018.