Tribunale di Padova, sez. I civile, sentenza n. 1801/2017 del 09.05.2017
Separazione personale dei coniugi – relazione extraconiugale – ammessa violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito – mancata prova del fatto che la crisi coniugale era preesistente alla violazione – addebito della separazione – sussiste
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all’udienza presidenziale è emerso in modo inequivocabile che la ripresa della convivenza, cessata da anni, è divenuta intollerabile.
La domanda di separazione va pertanto accolta.
- Domanda di addebito
La convenuta ha chiesto che la responsabilità della separazione sia attribuita al marito per aver egli violato l’obbligo di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione con la sig. (omissis) iniziata nel 2012 e sfociata anche in una convivenza.
La relazione extraconiugale, oltre a risultare dalle fotografie e dalle comunicazioni e-mail prodotte con il doc. 3 di parte convenuta e da una relazione investigativa prodotta come doc. 5 di parte convenuta, è stata ammessa apertamente dal ricorrente sia nelle sue difese, che nel corso dell’udienza presidenziale.
Né il marito ha fornito adeguata prova del fatto che la crisi sarebbe stata preesistente alla violazione, avendo svolto allegazioni del tutto generiche e indicato al riguardo mezzi di prova irrilevanti e in parte tendenti a far esprimete valutazioni ai testi.
Reputa il Collegio che l’ammessa violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito – anche in relazione alle modalità e alla durata della stessa-, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, in quanto senz’altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in assenza di prova che il menage tra i coniugi precedentemente fosse meramente formale (fra le molte, si vedano Cass. 11516/2014, Cass. 8512/2006, Cassa. 25618/2007 e Cass. 21245/2010).
La domanda di addebito merita pertanto accoglimento.
(Omissis)
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