Giudice di Pace di Padova – Dott.ssa Avv. Fiorenza Crivellaro – Sentenza n. 1005/13
Sinistro stradale – danno morale – compreso nella liquidazione tabellare ex L. 57/2001 – esclusione – spese di assistenza stragiudiziale fornita da agenzia di infortunistica stradale – liquidazione in via equitativa – sussiste
I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA:
“Non essendo il pregiudizio da sofferenza morale contemplato dalla liquidazione tabellare ex lege n. 57/2001, esso va conseguentemente riconosciuto con liquidazione separata”
“Infine vanno rifuse le spese di assistenza stragiudiziale; sul punto la Corte di Cassazione ha affermato il principio del diritto ad ottenere la refusione di quanto sostenuto a titolo di assistenza stragiudiziale, in quanto attività “necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 997). Così la Suprema Corte: “in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento di detto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento“. L’attività espletata dallo Studio d’infortunistica di cui s’è avvalsa l’attrice ha trovato riscontro probatorio via documentale. La relativa voce di spesa va quindi rifusa e liquidata in via equitativa, anche in ragione del danno liquidato in sede stragiudiziale in € […]”
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