D’ora in poi se uno dei due genitori non contribuisce più al mantenimento dei figli non ottemperando così a quanto stabilito nel provvedimento emesso dal Giudice in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale), non dovrà più di instaurare una nuova causa giacchè quel primo provvedimento costituirà esso stesso titolo esecutivo. In altre parole, già quel provvedimento consentirà di andare subito in esecuzione (pignorando ad esempio alcuni suoi beni come lo stipendio o il conto corrente etc). E’ quanto ha stabilito la recente sentenza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2011, n. 11316. In termini pratici ne deriva che il genitore che ha interesse ad agire contro l’altro genitore inadempiente potrà far valere le proprie ragioni in tempi rapidi senza attendere i tempi (ma anche i costi) di un’altra causa ordinaria. La decisione dei Giudici prende le mosse da una vicenda nella quale la moglie, dopo la separazione, aveva sostenuto delle spese ordinarie per le cure mediche e la scuola alle quali il marito, tuttavia, non aveva mai contribuito. Lei, impugnato (cioè facendo valere) il provvedimento del giudice della separazione, aveva ottenuto subito un precetto (cioè un’intimazione a pagare). L’uomo, che proprio non voleva saperne di pagare, si era opposto (al precetto) ma ha poi perso sia davanti al Giudice di Pace che in Cassazione la quale ha sancito il principio di cui stiamo discorrendo. Beninteso, questo principio vale solo per le spese mediche e scolastiche “ordinarie” quelle cioè che secondo la comune esperienza possono ritenersi tali. Sarà quindi sufficiente per dimostrare gli esborsi sostenuti a favore dei figli, produrre la documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie piuttosto che allegare ricevute fiscali per l’acquisto di libri e materiale scolastico etc. La Cassazione in sostanza ci dice che ogniqualvolta vi sia un inadempimento che chiaramente è riconducibile al provvedimento giudiziale emesso in sede di separazione o divorzio, non serve iniziare una nuova causa: basta far valere quel provvedimento. Diverso sarebbe stato se la moglie avesse, senza il preventivo consenso del marito, sostenuto spese per i figli “straordinarie” e ne avesse poi comunque preteso il pagamento (anche solo pro quota) da parte del marito. Il questo caso, ma solo in questo caso, il marito avrebbe potuto fare opposizione uscendone molto probabilmente vittorioso. Morale: per le spese “ordinarie” meglio pagare mentre per quelle “straordinarie”, meglio che i genitori si mettano d’accordo prima!