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Spese legali stragiudiziali

Diritto di Famiglia Separazione e Divorzio

Spese straordinarie: no c’è obbligo di concertazione preventiva se sono compatibili con i mezzi economici dei genitori

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 30/07/2015, n. 16175

Il principio enunciato dalla Corte:

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

LA SENTENZA INTEGRALE

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G.T., elettivamente domiciliato in Roma, via Marianna Dionigi 43, presso lo studio dell’avv. Puglisi Giuseppe, rappresentato e difesa dall’avv. Dinoi Maurizio, per procura speciale a margine del ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 099/7728826 e all’indirizzo p.e.c. posta certificata.pec.collegiopugllese.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Si.Lu., elettivamente domiciliata in Roma, via Cesare Baronio presso lo studio dell’avv. Barberio Roberto che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 099/7362875 e all’indirizzo p.e.c. robertobarberio.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1013/13 del Tribunale di Taranto, emessa il 6 maggio 2013 e depositata il 13 maggio 2013, n. R.G. 6158/11;

Rilevato che in data 6 febbraio 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Svolgimento del processo

Che:

  1. S.G.T. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2010 del Giudice di pace di Taranto emesso su ricorso di Si.Lu. per il pagamento della somma di 1.098 Euro relativa a spese straordinarie sostenute per la figlia Fe. (spese di arredamento della sua cameretta, stage per l’apprendimento della lingua inglese) e dovute in base al provvedi mento di modifica delle condizioni della separazione del 5 dicembre 2002. L’opponente ha contestato di essere obbligato al rimborso della sua quota pari al 50% della spesa complessiva in quanto, pur non trattandosi di spese urgenti o indifferibili, le stesse non erano state concordate preventivamente tra gli ex coniugi.
  2. Il Giudice di pace, con sentenza n. 1981/2011, ha respinto l’opposizione.
  3. Il Tribunale di Taranto ha respinto l’appello.
  4. Ricorre per cassazione S.G.T. deducendo violazione di legge e contraddittorieta della motivazione.
  5. Si difende con controricorso Si.Lu. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

 Motivi della decisione

che:

  1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono fondate. Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 prevede infatti esclusivamente che il ricorso sia proposto in caso di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L’impugnazione per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 deve avvenire mediante l’indicazione delle norme che si assumono violate e mediante la deduzione delle ragioni per cui il fondamento giuridico della decisione sia in contrasto con tali norme o con l’interpretazione che di tali norme viene data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 19973/2013).
  2. Nessuno di questi requisiti di ammissibilità è rispettato dal ricorso.
  3. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente il rigetto del ricorso.

La Corte, condivide tale relazione e, letta la memoria difensiva del ricorrente, ribadisce quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in relazione proprio a una controversia avente ad oggetto il rimborso delle spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua) e cioè che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (cfr. Cass. civ. sezione 1, n. 19607 del 26 settembre 2011). Conseguentemente se le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell’accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all’esclusivo interesse del minore), la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori. Giudizio che nella specie è stato accuratamente effettuato dal Tribunale di Taranto in sede di appello e che il ricorrente ha contestato per non aver il giudice dell’appello valutato la mancata concertazione preventiva (che peraltro il giudice di appello ha ritenuto implicitamente raggiunta nell’avere il S. prestato il proprio consenso all’espatrio della figlia F.) e introducendo una censura relativa alla differenza concettuale fra spese e scelte straordinarie che appare del tutto estranea alla ratio decidendo seguita dal Tribunale di Taranto.

La Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Il giudizio, esente dall’applicazione del contributo unificato, non consente l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 900 Euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2015

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