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non occorre sempre l'alcoltest

Diritto Penale Guida in Stato di Ebbrezza Infortunistica Stradale

Stato di ebbrezza: per determinarlo non occorre sempre l’alcoltest

Cassazione Penale – Sez. IV – Sent. 22644/2013

Articolo 186 Codice della Strada – stato di ebbrezza – alcoltest – assenza – elementi sintomatici – accertamento – configurabilità del reato – congrua motivazione

IL CASO

Tizio, alla guida di un’autovettura, veniva fermato dalle Forze dell’Ordine per effettuare un controllo con alcoltest. L’accertamento con alcoltest non aveva avuto esito alcuno, poichè Tizio versava in condizioni psico – fisiche tali da non riuscire a soffiare la quantità minima d’aria per la rilevazione. Egli era stato dunque condannato per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. b) C.d.S. in ragione degli indici sintomatici, che erano stati ritenuti inequivoci dello stato di ebbrezza. Tizio proponeva ricorso per Cassazione deducendo che, in assenza di rilievi a mezzo alcoltest, i sintomi di ebbrezza etilica non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui all’art. 186 co. 2 lett. b) C.d.S.: pertanto il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nella più mite fattispecie di cui all’art. 186 co. 2 lett. a) C.d.S., peraltro sanzionabile solamente in via amministrativa. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso di Tizio.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

Sussiste […] secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’art. 186 C.d.S., nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purchè la decisione risulti sorretta da congrua motivazione […]

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 28/6/2012 la Corte d’Appello di Milano, escludendo l’aumento di pena per l’aggravante in ragione della ritenuta mancata contestazione, confermava nel resto la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato M.G. responsabile del reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. b), per aver circolato sulla pubblica via in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (fatto del (OMISSIS)). Con la riduzione del rito, il M. era condannato alla pena di mesi due di arresto e Euro 4.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno.

In fatto era accaduto che il rilievo del tasso alcolmetrico mediante alcoltest non aveva avuto esito a causa delle condizioni psicofisiche dell’imputato, tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione. La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione da parte dell’imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’omessa e/o erronea motivazione in punto di riconducibilità della fattispecie contestata nell’alveo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B); in alternativa l’inosservanza di legge con riferimento al combinato disposto dell’art. 192 c.p.p., e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B).

Rilevava vizio della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto l’impossibilità di soffiare nell’etilometro equivalente alla esistenza di un tasso di alcool nel sangue superiore a 0,5 g/l, osservando che i sintomi di ebbrezza etilica sono solo esemplificativi, ma non costituiscono prova ai fini della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), sicchè se il giudice si avvale delle sole circostanze sintomatiche, in difetto di ulteriori accertamenti, il fatto sarà riconducibile alla fattispecie meno grave.

Osservava, di conseguenza, che la condotta accertata poteva essere ritenuta esclusivamente significativa dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a), per la quale non può essere disposto il rinvio all’autorità amministrativa in ragione del principio di irretroattività, operante anche per tale categoria di illeciti.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Il motivo di ricorso è infondato, sotto entrambi i profili prospettati.

Sussiste, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’art. 186 C.d.S., nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purchè la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez. 4, Sentenza n. 279 40 del 07/06/2012 Rv. 253598).

Nel caso in argomento tale motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell’istante, per l’effetto dell’ebbrezza alcolica, di collaborare per l’accertamento del livello alcolmetrico mediante l’apparecchiatura a disposizione degli accertatori e per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell’art. 186 cod. str.

Nessun vizio di motivazione o di violazione di legge è pertanto ravvisabile.

Per tutte ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Studio Legale Calvello