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Tribunale Vercelli, Sentenza 06/10/2023, n. 457
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1053/2022 di R.G. promossa da:
G.C. (C.F.: (…)), L.M.R. ((…)) con il patrocinio dell’avv. BERTOZZI FILIPPO presso il cui studio in Novara via Scavini 2 sono elettivamente domiciliati
attori
contro
CONDOMINIO D. (C.F.: (…)), in persona dell’amministratore pro tempore, con il patrocinio dell’avv. BUFFA GIANLUCA e dell’avv.to MICHELONE MARTINA presso il cui studio in Vercelli, via Pietro Micca 30 è elettivamente domiciliato
convenuto
Oggetto: impugnazione delibera condominiale
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, C.G. e L.M.R., comproprietari di un appartamento sito nel Condominio D. di V., hanno impugnato la delibera assembleare 24.2.2022 con cui l’assemblea aveva, tra gli altri, approvato i punti 1,2,5,7 dell’ordine del giorno.
Gli attori lamentavano:
in riferimento al punto 1) della delibera “approvazione bilancio consuntivo 2021”, irregolarità contabili con particolare riferimento alle voci di spesa “spese legali escluso il sig. C.”;
in riferimento al punto 2) della delibera “elaborazione bilancio preventivo 2022”, la illegittima costituzione di un fondo “riserva spese legali”;
in riferimento al punto 5) della delibera “discussione in merito all’intervento straordinario di potatura per la messa in sicurezza delle piante prospicienti su Via A. C., analisi preventivo La Foglia per conferimento incarico”, dove era stato erroneamente verbalizzato che la delibera di approvazione sarebbe stata assunta all’unanimità dei presenti laddove in realtà C. aveva espresso voto contrario;
in riferimento al punto 7) dell’ordine del giorno “varie ed eventuali” in quanto l’assemblea aveva illegittimamente deliberato di “richiedere n. 3 preventivi per l’isolamento della soletta del piano pilotis e del sottotetto” per opere di manutenzione e conservazione dei beni comuni mai precedentemente autorizzate o comunque deliberate dall’assemblea.
Si costituiva in giudizio il condominio convenuto eccependo l’incompetenza per valore del Giudice adito, la regolarità e legittimità della delibera impugnata, l’abuso dello strumento processuale da parte degli attori, tenuto conto delle pregresse azioni giudiziali contro il condominio ed il suo amministratore nonché dell’assenza di un apprezzabile pregiudizio di natura economica nascente dall’impugnazione della presente delibera.
Alla prima udienza, concessi i termini 183 c. 6 c.p.c., gli attori rinunciavano alle istanze istruttorie e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni; la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 14.06.2023 con la concessione dei termini 190 c.p.c.
Preliminarmente l’eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito deve ritenersi rinunciata dal convenuto in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
In base al principio della ragione più liquida (Cass. 9936/2014), la domanda deve ritenersi non meritevole di accoglimento in difetto della prospettazione e prova da parte degli opponenti della derivazione dalla delibera impugnata di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento in peius della propria posizione patrimoniale (6128/2017),
Orbene, tale apprezzabile pregiudizio personale deve certamente escludersi per la voce “spese legali escluso C.” e per quella relativa alla costituzione di un “fondo di riserva spese legali”, essendo l’unità immobiliare facente capo agli attori esclusa da tali voci, mentre l’intervenuto di potatura (approvato all’unanimità dall’assemblea per Euro 2.100,00) ha comportato in capo agli opponenti un spesa modesta di Euro 165,102 a fronte di lavori urgenti determinati dalla caduta di rami sulla strada; nella voce “varie ed eventuali” l’assemblea ha invece deliberato la mera richiesta di preventivi nonché l’effettuazione di sopralluoghi senza prevedere oneri aggiuntivi in capo ai condomini.
“Ad abundantiam” si sottolinea che gli attori non hanno provato il fatto che C. avesse espresso voto contrario per quanto riguarda il punto 5) della delibera, avendo la parte rinunciato alle istanze istruttorie.
Sui lavori di potatura va inoltre osservato che trattavasi di lavori urgenti (a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco in quanto alcuni rami si erano staccati ed erano caduti sulla strada a causa della forte nevicata), comunque rientranti tra gli atti di ordinaria amministrazione di competenza dell’amministratore secondo il noto criterio discretivo indicato dalla Suprema Corte (“In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all’iniziativa dell’amministratore nell’esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall’art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla “normalità” dell’atto di gestione rispetto allo scopo dell’utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell’assemblea condominiale. Cass. 10865/2016).
Le spese legali seguono il principi di soccombenza e sono liquidate in base al valore della controversia (vedi Cass. sentenza 25721/2023) di bassa complessità.
Sussistono altresì i presupposti di cui all’art. 96 III co. c.p.c, stante la temerarietà della lite come si evince dalla scarsa consistenza dei motivi di impugnazione a fronte dell’assenza di un concreto pregiudizio e dalle precedenti e numerose iniziative giudiziarie intraprese senza successo dagli attori contro il condominio ed il suo amministratore, elementi che fanno ritenere la pretestuosità dell’azione e la sussistenza di una condotta processuale di sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali con un ingiustificato aumento del contenzioso, ostacolando la durata ragionevole dei processi ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giustizia.
Come evidenziato da Cass. 17902/2010 il terzo comma dell’art. 96 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, disciplina una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario; in tal modo la riforma legislativa del 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso (c.d. istituto dei punitive damages volto a scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia), che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c., in quanto può essere attivato anche d’ufficio prescindendo da un’esplicita richiesta di parte.
Circa la liquidazione si richiama, tra le altre, l’ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 – il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l’unico limite della ragionevolezza.”.
Nel caso di specie, in ragione della mala fede processuale con cui gli opponenti hanno agito in giudizio, si ravvisano i presupposti per condannare gli stessi al pagamento, in favore del condominio, della somma – equitativamente determinata – di 300,00 Euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-rigetta la domanda;
-condanna C.G. e L.M.R. alla refusione delle spese di lite in favore del Condominio D., spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
-condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto la somma di Euro 300,00 ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c.
Conclusione
Così deciso in Vercelli, il 5 ottobre 2023.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2023.