Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 26/09/2023, n. 39129
PREMESSA
La locuzione “interesse o vantaggio dell’ente” viene utilizzata come presupposto generale ai fini dell’imputazione dell’illecito all’ente. Quale sia il significato e la valenza da attribuire ai predetti criteri costituisce uno dei profili sostanziali più dibattuti del sistema normativo 231. La sentenza emarginata offre un ulteriore spunto di riflessione.
IL FATTO
Un lavoratore si procura gravi lesioni personali essendo questi rimasto in parte schiacciato da un cancello che cadeva in terra, investendolo. Il Tribunale condannava la società A.A. Srl quale responsabile dell’illecito amministrativo (ex art. 25-septies D.lgs. 231/01), in relazione alla commissione, da parte di A.A., del delitto di cui all’art. 590 c.p. – per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta “A.A. Srl “, omesso di dotare la porta scorrevole di un sistema di sicurezza tale da per impedirne la fuoriuscita dalle guide, con ciò in violazione della normatica antinfortunistica.
LA DIFESA DELL’ENTE
Secondo la difesa dell’Ente, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente alla commissione dell’illecito, senza tuttavia considerare che la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa nè di alcun incremento di economico, laddove la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di Euro.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
La responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.
Nel caso di specie, l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente. In particolare, i Giudici di appello avevano correttamente valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa conseguito dall’Azienda ed il mancato rispetto delle regole cautelari: la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere con mancanza di opportuna segnaletica informativa e omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività.
LA SENTENZA (estratto)
(omissis)
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 18 ottobre 2022, la Corte d’appello Di Ancona ha confermato la sentenza del 04 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Macerata ha condannato la società A.A. Srl responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies in relazione alla commissione, da parte di A.A., del delitto di cui all’art. 590 c.p. – per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta “A.A. Srl “, come datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, omesso di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza per impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 64, comma 1, lett. a)), per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonchè inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionando al dipendente lesioni personali gravi, essendo questi rimasto in parte schiacciato dal cancello che cadeva in terra, investendolo, in Pollenza frazione di Casette Verdini in data 18 giugno 2012.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società A.A. Srl , in persona del legale rappresentante pt., chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, erronea applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b), per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente alla commissione dell’illecito, senza tuttavia considerare che la società in concreto non si sarebbe giovata di alcun risparmio di spesa nè di alcun incremento di economico, laddove la spesa per riparare il cancello sarebbe consistita in poche decine di Euro.
Motivi della decisione
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Va osservato in premessa che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114-01 e 261115-01).
Ed è stato chiarito che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso; i criteri di imputazione riferiti all’interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti giacchè, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare ex ante, e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile ex post e consistente nel concreto vantaggio derivato all’ente dal reato (Sez. 4 n. 38363 del 23/05/2018, Rv.274320 – 01).
Va, poi, evidenziato che la responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066-01). E si è anche precisato che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorchè altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 280777-01).
3. Nella specie, la Corte di appello, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, ha ritenuto sussistente il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, evidenziando che l’autore del reato aveva consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, rimarcando anche che il risparmio di spesa avuto di mira, pur modesto, non era certo irrisorio; in particolare, i Giudici di appello hanno valorizzato il collegamento esistente tra il risparmio di spesa ed il mancato rispetto delle regole cautelari, rimarcando che la violazione delle norme antinfortunistiche aveva riguardato una delle porte di accesso al cantiere e sottolineando la mancanza di segnaletica informativa e l’omissione di interventi di manutenzione, necessari da tempo ed omessi per non incidere sui tempi della attività.
Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, che si sottrae al sindacato di legittimità.
La ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, propone inammissibili rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2023