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Privacy-GDPR

Garante Privacy: stop alle foto di minori sui social senza il consenso di entrambi i genitori!

Il Garante per la Privacy ammonisce un padre per aver pubblicato una foto del figlio senza il consenso della madre

L’utilizzo dei social network e la condivisione di immagini personali hanno rivoluzionato il modo in cui le persone interagiscono e comunicano. Tuttavia, quando si tratta di pubblicare immagini di minori, soprattutto quelli al di sotto dei 14 anni, il tema diventa estremamente delicato.

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali (V. provvedimento n. 681 del 13 novembre 2024), per condividere sui social fotografie che ritraggono minori di 14 anni, è obbligatorio ottenere il consenso preventivo di entrambi i genitori. Diversamente, la pubblicazione è considerata illecita e può essere oggetto di ammonimenti o sanzioni.

La vicenda

Il caso specifico ha riguardato un padre che ha pubblicato una foto del figlio minorenne sul proprio profilo Facebook senza aver ottenuto il consenso della madre. La donna, ritenendo che l’immagine fosse lesiva della riservatezza e della reputazione del figlio, aveva più volte richiesto la rimozione della foto. Tuttavia, non avendo ricevuto risposta, si è rivolta al Garante per la Privacy per tutelare i diritti del minore.

La foto incriminata ritraeva il bambino insieme al fratello, anch’egli minorenne, ed era accompagnata da un commento del padre sulla somiglianza dei figli, seppur nati da madri diverse. Un dettaglio che ha ulteriormente complicato la questione, sollevando dubbi sull’opportunità di condividere informazioni così personali in un contesto pubblico come quello dei social network.

La decisione del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto il comportamento del padre illecito, in quanto mancava il consenso della madre alla pubblicazione della foto. L’Autorità ha dunque emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo, specificando che, pur non avendo precedenti analoghi, egli aveva violato i diritti del minore.

Nel dettaglio, il Garante ha disposto il divieto assoluto di pubblicare immagini del figlio senza il consenso di entrambi i genitori nonchè l’obbligo per il padre di comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, quali azioni siano state intraprese per ottemperare alla decisione.

E ciò in quanto la pubblicazione di immagini di minori sui social network può sembrare innocua, ma nasconde una serie di rischi. Si consideri che le immagini condivise online possono essere scaricate, modificate o utilizzate senza autorizzazione e che la loro  pubblicazione può attirare l’attenzione di malintenzionati, aumentando i rischi di adescamento o sfruttamento.

E’ possibile in questi casi ottenere un provvedimento giudiziale d’urgenza ex art. 700 c.p.c.?

Sì, è assolutamente possibile rivolgersi a un avvocato il quale potrà presentare al Tribunale un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento rapido ed efficace, come l’inibitoria della pubblicazione o la rimozione immediata delle foto chiedendo, contestualmente, l’applicazione della misura coercitiva pecuniaria (astreinte ex art. 614 bis c.p.c.) che consente al giudice di fissare una somma di denaro da pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un ordine giudiziale o per ogni violazione dell’ordine stesso. È uno strumento molto utile per assicurarsi che il provvedimento venga rispettato, specialmente quando si ha a che fare con comportamenti recidivi o resistenze all’adempimento.

Leggi l’articolo pubblicato sulla NEWSLETTER del Garante della Privacy

 

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