IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Il Giudice
Dott. Guido Marzella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa civile iscritta al n. ****/2016 R.G. promossa
da
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
– appellanti –
elettivamente domiciliati in Padova,Via *** con il patrocinio dell’Avv. ***,
contro
– appellata –
elettivamente domiciliata in Padova, Vicolo Bellini n. 12, con il patrocinio dell’Avv. BELLEMO GINO
-omissis-
Riguardo allora al primo dei predetti motivi di impugnazione incidentale, si osserva come in effetti dovuto risulti il rimborso delle spese sostenute per la visita medico legale esperita ante causam e documentata da idonea fattura dell’importo di € 380,00 trattandosi di prestazione resasi necessaria al fine di far valere le proprie ragioni nel successivo giudizio di merito, relativamente alla quale i giudici di legittimità hanno confermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tener conto in sede di liquidazione del danno (Cass. 22.6.82 n. 3803)
– omissis –
Al contrario, in parziale accoglimento del quarto motivo di censura incidentale, spetta invece all’attrice il rimborso delle spese sostenute dal legale per la gestione della fase stragiudiziale del sinistro, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta la legge 24.12.69 n. 990 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha la facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e:
in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali,
in ipotesi di successiva introduzione di un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, di ottenere il ristoro di quelle sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio, alla stregua di una qualsiasi componente del danno da liquidare sotto forma di spese vive (Cass. 2.2.06 n. 2275).
Le stesse peraltro vanno contenute nei limiti della congruità e pertanto – in relazione alle attività che risultano dimostrate nella circostanza, costituite dallo scambio di alcune missive, e tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 19 del D.M. 10.3.14 n. 55 – possono essere riconosciute per il minor importo di € 500,00
-omissis-
Padova, 20 ottobre 2016
Il Giudice
Dott. Guido Marzella