Nel contesto normativo delineato dall’articolo 19 del d.lgs. n. 24/2023, emerge un quadro regolatorio finalizzato a garantire la tutela dei segnalanti (art. 3, co. 5). Una delle disposizioni cruciali prevede la possibilità per le persone coinvolte di comunicare ad ANAC, attraverso una piattaforma informatica, le ritorsioni subite in seguito alle segnalazioni di illeciti.
Il concetto di ritorsione, come richiamato nella Parte Prima delle Linee Guida, si riferisce a comportamenti, atti o omissioni, anche solo tentati o minacciati, che seguono una segnalazione di illeciti. L’Art. 19 stabilisce che spetta ad ANAC accertare se la ritorsione è conseguenza diretta della segnalazione e, in caso affermativo, applicare le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Una volta che il segnalante dimostra di aver effettuato una segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e di aver subito una ritorsione, l’onere della prova ricade sulla persona autrice di tale azione. L’intento ritorsivo si presume nel procedimento innanzi ad ANAC, e spetta al presunto responsabile fornire prove contrarie. Questa inversione dell’onere della prova si applica anche nei casi di minacce o tentativi di ritorsione.
Nel corso del procedimento innanzi ad ANAC, è fondamentale che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio con l’ente regolatore. Nel caso di ritorsioni solo tentate o minacciate, il segnalante deve fornire elementi che possano far desumere almeno il fumus dell’avvenuto tentativo o della minaccia.
L’inversione dell’onere della prova non si applica nei casi in cui a lamentare una ritorsione siano i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, i colleghi di lavoro, o gli enti di proprietà delle persone coinvolte. In queste circostanze, spetta a tali soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.
Resta fermo il diritto per l’interessato di ricorrere dinanzi al giudice amministrativo contro la decisione di ANAC sulla valutazione della sussistenza di una ritorsione.
Le disposizioni delineate dall’articolo 19 del d.lgs. n. 24/2023 e le Linee Guida di ANAC forniscono un quadro normativo solido per la tutela dei segnalanti. L’inversione dell’onere della prova, la presunzione di intento ritorsivo e il ricorso al giudice amministrativo contribuiscono a garantire un ambiente protetto per coloro che segnalano illeciti.