I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI
Indice:
1. L’istituzione dei canali di segnalazione
2. I soggetti cui va affidata la gestione delle segnalazioni
3. La segnalazione inviata ad un seggetto non competente
4. Le attività cui è tenuto chi gestisce le segnalazioni
5. Le informazioni da inserire sul sito e sulla pagina della piattaforma per evitare errori da parte del segnalante
6. La possibilità per alcuni enti di gestire in modo condiviso le segnalazioni
7. La disciplina della procedura di gestione delle segnalazioni nel PIAO, PTPTC, MOG 231 o in altro atto organizzativo
8. La mancata istituzione dei canali interni e delle relative procedure o istituzione non conforme
Al fine di ottimizzare ed individuare soluzioni specializzate per la gestione delle segnalazioni in esame, nonché perseguendo l’obiettivo di semplificare le procedure e contenere i costi, il decreto consente a enti di dimensioni minori di implementare una forma di “collaborazione” per il canale interno di segnalazione e la gestione ad esso connessa. Ciò potrebbe tradursi nella stipula di accordi o convenzioni per la gestione associata delle segnalazioni whistleblowing, senza compromettere l’obbligo di mantenere la riservatezza, fornire un feedback appropriato e gestire la violazione segnalata.
La condivisione del canale è particolarmente prevista per:
- i comuni al di fuori dei capoluoghi di provincia;
- i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno avuto una media di lavoratori subordinati, con contratto a tempo determinato o indeterminato, non superiore a duecentoquarantanove.
Secondo il parere dell’ANAC, in una prospettiva di semplificazione degli oneri e considerando il whistleblowing come una misura di prevenzione della corruzione, si ritiene che anche le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di dimensioni ridotte possano optare per la condivisione del canale interno di segnalazione e la gestione ad esso associata. Per individuare tali enti, sembra ragionevole fare riferimento alla soglia dimensionale di meno di cinquanta dipendenti stabilita dal legislatore per l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) semplificato.
Nel caso in cui si verifichi questa forma di condivisione del canale interno, è importante notare che gli enti coinvolti sono considerati co-titolari del trattamento dei dati personali. Si sottolinea che, nel caso in cui gli enti affideranno a un unico soggetto esterno la gestione delle segnalazioni, è essenziale garantire che ciascun ente possa accedere solo alle segnalazioni di sua competenza, considerando anche l’attribuzione delle relative responsabilità. Di conseguenza, è necessario adottare adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare che ciascun ente abbia accesso esclusivamente alle segnalazioni pertinenti alla propria sfera di competenza.